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Il deposito cauzionale
La legge prevede che l'inquilino, al momento
di prendere in affitto una casa, lasci nelle
mani del proprietario una somma a titolo di
cauzione ("deposito cauzionale")
per coprire eventuali danni alla casa,
o il mancato pagamento del canone.
La cifra consegnata a questo scopo non può
superare l'equivalente di tre mesi di canone
d'affitto, anche se la legge non proibisce
di contrattare una cifra inferiore (per esempio
due mesi) o addirittura di non consegnarla
(e l'assenza di un'apposita clausola nel contratto
equivale, da parte del proprietario, alla
rinuncia al deposito cauzionale).
Di fatto nella maggior parte dei contratti
è richiesto l'equivalente di tre mensilità.
Questa somma dev'essere consegnata al proprietario
al momento della firma del contratto.
La somma versata per la cauzione deve per
legge produrre gli interessi legali,
che spetteranno all'inquilino. A questo scopo
normalmente si fa così: l'inquilino deposita
la somma su un libretto di risparmio
al portatore, in una banca di sua
scelta, e lo consegna al proprietario,
inserendo in contratto che l'inquilino (locatore)
accetta sin d'ora i soli frutti prodotti dal
suo stesso investimento.
Quando l'inquilino lascerà l'appartamento,
lui o i suoi eventuali eredi avranno il diritto
di farsi riconsegnare il
libretto, con la somma versata e gli interessi
maturati; da parte sua il padrone di casa
prima di riconsegnarlo avrà il diritto di
trattenere le somme spese per riparare danni
o ammanchi causati dall'inquilino.
È anche possibile sostituire
con una fideiussione bancaria
le garanzie appena descritte.
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