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Il deposito cauzionale

La legge prevede che l'inquilino, al momento di prendere in affitto una casa, lasci nelle mani del proprietario una somma a titolo di cauzione ("deposito cauzionale") per coprire eventuali danni alla casa, o il mancato pagamento del canone.
La cifra consegnata a questo scopo non può superare l'equivalente di tre mesi di canone d'affitto, anche se la legge non proibisce di contrattare una cifra inferiore (per esempio due mesi) o addirittura di non consegnarla (e l'assenza di un'apposita clausola nel contratto equivale, da parte del proprietario, alla rinuncia al deposito cauzionale).
Di fatto nella maggior parte dei contratti è richiesto l'equivalente di tre mensilità.
Questa somma dev'essere consegnata al proprietario al momento della firma del contratto.

La somma versata per la cauzione deve per legge produrre gli interessi legali, che spetteranno all'inquilino. A questo scopo normalmente si fa così: l'inquilino deposita la somma su un libretto di risparmio al portatore, in una banca di sua scelta, e lo consegna al proprietario, inserendo in contratto che l'inquilino (locatore) accetta sin d'ora i soli frutti prodotti dal suo stesso investimento.

Quando l'inquilino lascerà l'appartamento, lui o i suoi eventuali eredi avranno il diritto di farsi riconsegnare il libretto, con la somma versata e gli interessi maturati; da parte sua il padrone di casa prima di riconsegnarlo avrà il diritto di trattenere le somme spese per riparare danni o ammanchi causati dall'inquilino.

È anche possibile sostituire con una fideiussione bancaria le garanzie appena descritte.

 
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