Contratto per le esigenze abitative degli studenti universitari
Questo contratto si applica alle locazioni per
studenti, che devono essere
iscritti regolarmente al corso di laurea
fuori dal Comune di appartenenza.
Ciò implica che non ha diritto a questo tipo di contratto lo studente "fuori corso" e nemmeno quello che volesse andare a vivere da solo nel proprio Comune di residenza, o solamente avvicinarsi all'università nello stesso Comune.
Vediamone i punti essenziali:
-
obbligo di residenza al di fuori del Comune;
-
obbligo di regolare iscrizione ad un corso di laurea;
-
durata compresa obbligatoriamente fra i sei e i trentasei mesi;
-
rinnovo automatico, salvo disdetta anticipata;
-
possibilità di recesso da parte del conduttore (inquilino) "per gravi motivi";
-
possibilità di recesso parziale per l'inquilino che abiti assieme ad altri inquilini: questo vuol dire che è previsto che più studenti possano vivere assieme, e che se uno solo se ne va il contratto rimane valido per gli altri: ognuno è responsabile per la propria parte;
-
proibizione della sublocazione (cioè il subaffitto);
-
consegna dell'immobile con verbale o comunque con descrizione analitica delle sue condizioni di conservazione;
-
produttività di interessi annuali sul deposito cauzionale che non deve superare le tre mensilità;
-
applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 392/78 per quanto riguarda gli "oneri accessori" (cioè la ripartizione delle eventuali spese condominiali).