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Contratto di natura transitoria
Questo contratto
"sostituisce" il vecchio "uso foresteria"
(che secondo i più non è ormai stipulabile,
anche se esistono pareri differenti). Le regole
previste in questo caso sono però molte, complicate
e difficilmente attuabili. Siamo di fronte
a un paradosso tutto italiano. La nuova legge
ha cercato di stroncare il malcostume di affittare
come "uso foresteria" (cioè per l'uso transitorio,
in genere per dipendenti in trasferta di aziende)
per aggirare le regole esistenti. Tuttavia
ha reso praticamente impossibile trovare casa
in affitto a chiunque abbia davvero la necessità
di affittare una casa per un periodo inferiore
ad otto anni, per esempio per un corso di
aggiornamento o uno "stage" di sei mesi o
un anno in un'altra città. Ecco i punti essenziali
delle nuove regole:
- La durata deve essere
compresa fra 1 ed 18 mesi.
- Il contratto va accompagnato dalle
dichiarazioni, dell'inquilino
e del proprietario, che comprovino le
rispettive esigenze di dare e di prendere
in locazione per una breve durata. Il
tutto accompagnato dalla documentazione
relativa: per esempio contratti di lavoro,
iscrizione a corsi di aggiornamento o
stages eccetera.
- Il canone è libero, ma
solamente fuori dalle
città "ad
alta tensione abitativa" e dai Comuni
limitrofi. In questi ultimi, infatti,
il canone deve corrispondere alle tabelle
proposte dai Comuni di appartenenza, che
fanno riferimento ai canoni convenzionati.
Ciò significa che in questi Comuni è praticamente
impossibile firmare un contratto di tipo
transitorio, perché è difficile trovare
un proprietario disposto a dare in affitto
la casa ai canoni convenzionati, mentre
le leggi proibiscono esplicitamente
soluzioni transitorie diverse da quelle
descritte (compreso l'"uso
foresteria", come già detto).
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