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8 settembre 2010 - 16.59
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Contratto “libero”

Si tratta del contratto più usato. Le caratteristiche principali sono:

  1. È indispensabile la forma scritta. La vecchia "denunzia di contratto verbale" non ha più valore.

  2. Il canone può essere liberamente contrattato purché, in nessun modo e in nessuna forma (scritta o verbale) ci siano accordi economici che superino la cifra indicata nel contratto. In caso contrario il contratto sarà nullo, anzi: se l'inquilino sarà in grado di dimostrare di aver pagato di più potrà chiedere la restituzione della differenza, oltre alla revisione del contratto!

  3. Questa autonomia contrattuale ha come contropartita una condizione non contrattabile, che riguarda la durata minima: non potrà essere inferiore a quattro anni + quattro. Accordi contrari (cioè durate più brevi) non sono validi.

  4. Alla seconda scadenza (quindi dopo otto anni) sia il proprietario sia l'inquilino possono disdire il contratto comunicando, con sei mesi di anticipo, le proprie intenzioni.

  5. Se nessuno comunica nulla all'altro, allora il contratto si rinnova automaticamente per altri quattro anni alle medesime condizioni. Se si desidera interrompere il contratto è quindi necessaria una comunicazione esplicita, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Del resto nulla impedisce, dopo avere inviato questa comunicazione, di contrattare nuovi patti e condizioni con il proprietario e successivamente stipulare un nuovo contratto.

  6. Attenzione. Il contratto può essere disdettato (cioè interrotto) dal proprietario già alla prima scadenza (cioè dopo i primi quattro anni) solo in sette casi espressamente previsti dall'articolo 3 della già citata legge 431 del 1998.

  7. In questi casi il proprietario può rifiutare il rinnovo dopo la scadenza del primo periodo di quattro anni.

  8. Questo contratto non si applica agli immobili delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e a quelli vincolati.
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