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Contratto libero
Si tratta del contratto
più usato. Le caratteristiche principali
sono:
- È indispensabile la forma scritta.
La vecchia "denunzia di contratto verbale"
non ha più valore.
- Il canone può essere
liberamente contrattato
purché, in nessun modo e in nessuna forma
(scritta o verbale) ci siano accordi economici
che superino la cifra indicata nel contratto.
In caso contrario il
contratto sarà nullo,
anzi: se l'inquilino sarà in grado di
dimostrare di aver pagato di più potrà
chiedere la restituzione della differenza,
oltre alla revisione del contratto!
- Questa autonomia contrattuale ha come
contropartita una condizione non
contrattabile, che riguarda la durata
minima: non potrà essere inferiore
a quattro anni + quattro.
Accordi contrari (cioè durate più brevi)
non sono validi.
- Alla seconda scadenza
(quindi dopo otto anni) sia
il proprietario sia l'inquilino
possono disdire il contratto
comunicando, con sei mesi di anticipo,
le proprie intenzioni.
- Se nessuno comunica nulla
all'altro, allora il contratto si
rinnova automaticamente per altri
quattro anni alle medesime condizioni.
Se si desidera interrompere il contratto
è quindi necessaria una comunicazione
esplicita, nei tempi e nei modi previsti
dalla legge. Del resto nulla impedisce,
dopo avere inviato questa comunicazione,
di contrattare nuovi patti e condizioni
con il proprietario e successivamente
stipulare un nuovo contratto.
- Attenzione. Il contratto può essere disdettato
(cioè interrotto) dal proprietario già
alla prima scadenza (cioè dopo i primi
quattro anni) solo in
sette
casi espressamente previsti dall'articolo
3 della già citata legge 431 del 1998.
- In questi casi il proprietario può
rifiutare il rinnovo dopo la scadenza
del primo periodo di quattro anni.
- Questo contratto non si applica
agli immobili delle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 e a quelli
vincolati.
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