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Le leggi: equo canone,
patti in deroga & C.
Ora come ora non si può dire che esista "una
legge sulla locazione". Sarebbe meglio affermare
che la locazione è regolata da tre leggi e
da vari decreti, oltre che dagli articoli
del Codice
civile che prendono in esame i casi meno
consueti. Quindi per capire le regole occorre
dare un'occhiata alle singole leggi.
Ieri
La locazione ordinaria, che
prendeva in esame l'uso abitazione e l'uso
diverso dall'abitazione, veniva regolata fino
a non molti anni fa dalla legge 392/78,
meglio conosciuta come "equo cànone".
Questa legge non ha funzionato
molto bene, anzi ha provocato una paralisi
totale del mercato delle abitazioni.
Nell'agosto 1992, per sbloccare
la situazione sempre più precaria per la mancanza
di alloggi, e per incentivare i proprietari
a dare in affitto gli appartamenti, venivano
introdotti con la legge 359/92
i patti in deroga. La nuova legge riguardava
esclusivamente gli immobili
urbani destinati all'abitazione
(cioè gli appartamenti).
Il provvedimento si limitava "semplicemente"
a modificare i primi due commi della legge
392/78, liberalizzando la
durata dei contratti e il canone.
Oggi
L'obbiettivo di rivitalizzare il mercato della
locazione non fu pienamente centrato, anzi,
i problemi sorti dall'applicazione della nuova
legge hanno costretto dopo
pochi anni a rivedere in
parte le regole.
Il ministero degli Interni, in collaborazione
con le associazioni di categoria degli inquilini
e dei proprietari, ha dopo lungo tempo prodotto
la nuova legge, la 431/98,
conosciuta anche come Legge
Zagatti.
Scopi della legge sono la liberalizzazione
controllata della locazione, una maggiore
autonomia contrattuale, l'impulso al mercato,
il sostegno degli inquilini, la trasparenza
dei contratti. Tutto questo con regole molto
rigide, volte anche alla regolarizzazione
dei contratti.
Da qui nuove regole: sono
validi solo i contratti scritti,
il canone è dovuto solo per i contratti regolari,
per ottenere lo sfratto l'immobile
deve essere in regola con il fisco, l'Ici
è più cara per gli immobili tenuti sfitti.
La riforma ha riguardato le locazioni ad uso
abitativo (gli appartamenti), escludendo:
- gli immobili classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 (cioè, le
case di tipo signorile, le ville o gli
immobili di particolare pregio);
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(cioè le "case popolari");
- gli alloggi concessi in locazione "per
finalità turistiche" (cioè gli appartamenti
per "uso vacanze");
- infine, non si applica ai contratti stipulati
dagli enti locali per soddisfare le esigenze
abitative di carattere transitorio (cioè,
ad esempio, le case prese in affitto per
dare un alloggio temporaneo agli sfrattati).
Per gli usi diversi dall'abitazione
(uffici, negozi, officine...) ci si riferisce
sempre alle precedenti leggi
392/78
e n.
359/92 oltre che, come già detto, alcuni
articoli del Codice
civile.
Vediamo ora i contratti introdotti dalla legge
431/98.
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