|
Dopo la firma del contratto
Trovato l'inquilino, è arrivato
il momento di alcune formalità burocratiche
e imposte.
Al momento di firmare il contratto il proprietario
avrà infatti da un lato diritto a una
cauzione
e a un anticipo sul canone d'affitto,
dall'altro dovrà però affrontare
alcune spese. Qui vediamo in dettaglio
le formalità burocratiche:
1) Dichiarazione di cessione del fabbricato.
Secondo quanto imposto dalla legge antiterrorismo
del 1978, entro quarantotto ore
dalla consegna dell'immobile o di una parte
di esso, anche con contratto verbale, per
un tempo superiore a trenta giorni, il proprietario
è obbligato a denunciare la consegna
stessa, presentando un modulo (diverso a seconda
che si tratti di cittadini
italiani o dell'UE o di extracomunitari).
- Il modulo da compilare si può trovare
o nelle cartolerie Buffetti, o in commissariato.
- Il modulo compilato va consegnato in
tre copie presso la questura centrale,
o al commissariato competente.
- Lo si può anche inviare tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Per legge chi cede il fabbricato ha l'obbligo
di accertare l'identità della
persona a cui lo cede, esaminando un documento
d'identità e copiandone i dati
anagrafici nel modulo. Non sono ammesse
altre modalità, neppure la conoscenza
personale.
- Chi non consegna, o lo fa in ritardo,
è punito con una multa di
400.000 lire.
2) Verbale di consegna.
Al momento della consegna dell'immobile di
solito viene firmato
un verbale, in cui
conduttore (l'inquilino) dichiara
di aver trovato l'immobile adatto all'uso
concordato, prendendolo in consegna con il
ritiro delle chiavi. Questa compito è
particolarmente importante nel caso
si tratti di appartamenti arredati ed affittati
per brevi periodi.
Nel verbale di consegna è descritto
lo stato di manutenzione dei locali
(se ci sono difetti, vanno scritti qui), e
sono elencati gli oggetti e l'eventuale
mobilio.
La legge obbliga il conduttore a restituire
l'immobile nello stesso stato in cui
l'ha ricevuto, secondo la descrizione che
ne è stata fatta nel verbale di consegna,
salvo "il deterioramento o il consumo
risultante dall'uso della cosa in conformità
del contratto".
In parole povere: se la casa è stata
consegnata coi muri apena imbiancati, non
la si può restituire "affrescata"
dal bambino di tre anni: o va ridipinta o
ne va pagata la reimbiancatura, perché
questo non è "normale deterioramento".
Al contrario se il colore della facciata dopo
anni comincia a spellarsi, questo è
"normale deterioramento" e l'inquilino
che se ne va non è tenuto a pagare
la riverniciatura.
Se qualcosa manca o non è più
nelle stesse condizioni descritte
dal verbale, il proprietario può ricomprarla
o ripristinarla utilizzando i
soldi della cauzione.
Attenzione. Se si rinuncia al verbale
di consegna, il Codice civile prevede esplicitamente:
"In mancanza di descrizione, si presume
che il conduttore abbia ricevuto la cosa in
buono stato di manutenzione", con
la sola eccezione "del perimento o
del deterioramento dovuti a vetustà".
Questo vuol dire che solo se qualcosa
si rompe o crolla per eccessiva vecchiaia
non si darà per scontato che fosse
"in buono stato di manutenzione".
Negli altri casi lo si farà solo
se nel verbale di consegna era scritto che
le condizioni di manutenzione non erano perfette.
3) Registrazione
del contratto di locazione.
Dal primo gennaio 1998, tutti i contratti
di locazione devono essere obbligatoriamente
registrati entro venti giorni dalla
firma del contratto stesso o dalla data del
suo inizio, se precedente. (Per esempio: se
l'inquilino è entrato nell'immobile
il primo gennaio, ma il contratto è
stato firmato il dieci gennaio, i venti giorni
utili per la registrazione non partono dal
dieci gennaio, data della firma, ma dal primo
del mese).
Per la registrazione si
paga un'imposta di registro.
In caso di registrazione effettuata in ritardo,
la legge prevede una mora (entro trenta
giorni, il 15% in più dell'importo
dovuto più gli interessi legali, attualmente
al 2,5%; oltre i trenta giorni, il doppio
dell'importo iniziale, più gli interessi
legali).
In genere, è il proprietario
a effettuare la registrazione in qualsiasi
Ufficio del registro (Imposte dirette), dopo
aver pagato il bollettino presso banche, esattorie
o uffici postali (dal primo gennaio 1998 non
è più in funzione lo sportello
cassa dell'Ufficio del registro).
La ricevuta del versamento sarà poi
mostrata all'Ufficio del registro insieme
ai seguenti atti:
- l'originale e una copia
del contratto, ciascuna con una
marca da bollo da ventimila lire,
una ogni quattro facciate dell'atto stesso.
È però consigliabile prepararne
tre copie, in modo che, oltre a
quella dell'ufficio, ne rimanga una per
il proprietario e una per l'inquilino;
- il modello 69 compilato: è disponibile
presso l'Ufficio del registro;
- se si presenta più di un contratto,
anche il modello A8, riepilogativo
dei contratti che si presentano per la
registrazione.
Solo a questo punto la registrazione può
dirsi conclusa.
Per altri dati sulla registrazione si veda
quanto detto parlando
dell'imposta di registro.
4) Notifica all'amministrazione di condominio.
Se l'immobile dato in locazione si trova in
un condominio, non è obbligatorio
che il proprietario comunichi all'amministratore
del condominio le generalità del nuovo
condòmino, ma è comunque consigliabile
farlo.
La comunicazione è necessaria
solo nel caso in cui sia stato concordato
che l'inquilino paghi direttamente
la quota delle spese condominiali che gli
spetta in base a quanto
previsto dalle leggi, invece di pagarla
al proprietario.
|